L.R. n. 4/1995 - Articolo 5

L.R. N. 4/995 ARTICOLO 5  


Case e appartamenti per vacanze  

  1. Sono case e appartamenti per vacanze gli esercizi ricettivi aperti al pubblico gestiti unitariamente e imprenditorialmente in forma professionale organizzata e continuativa, costituiti da almeno tre unità  abitative.  Ciascuna unità  abitativa è composta da uno o più  locali arredati e dotati di servizi igienici e di cucina autonomi, destinati ad alloggio di turisti per una permanenza minima di sette giorni e massima di tre mesi.
  2. Nella gestione delle case e appartamenti per vacanze sono assicurati i seguenti servizi essenziali per il soggiorno degli ospiti, compresi nel prezzo dell' alloggio: - pulizia unità  abitative;  - fornitura di biancheria;  - fornitura costante di energia elettrica, acqua, gas e riscaldamento;  - manutenzione delle unità  abitative e degli arredi.
  3. Le case e appartamenti per vacanze devono rispondere ai requisiti igienico - edilizi previsti dalla normativa vigente e di regolamenti comunali.
  4. L' esercizio dell' attività  ricettiva di case e appartamenti per vacanze è  soggetta ad autorizzazione rilasciata dal Comune, previa istruttoria espletata dall'Azienda di Promozione Turistica che acquisisce la seguente documentazione: 

a) domanda contente, fra l'altro, la denominazione dell' esercizio e la sua ubicazione;  

b) planimetria/e quotata/e dell' immobile con l' indicazione dell' uso cui sono destinati i vari locali, in originale o in copia autenticata a norma di legge, vistata dal Comune e accompagnata da copia conforme della concessione edilizia;  

c) relazione tecnica descrittiva a cura del responsabile del 

progetto;  

d) certificato di iscrizione del titolare o gestore o del preposto, al REC - Imprese turistiche di data non antecedente a tre mesi rispetto a quella della domanda;  in caso di società , certificato di iscrizione del legale rappresentante o di un institore dello stesso preposto;  

e) certificato di agibilità  rilasciato dal sindaco di data non antecedente a tre mesi, con indicazione per ciascuna camera dei posti letto autorizzati; 

 f) certificato nulla osta provvisorio di prevenzione incendi, ai sensi della legge 7 dicembre 1984, n. 818 e successive modificazioni;  

g) dichiarazione dell' attrezzatura e delle tariffe da praticare. 

Responsabile

Ing. Luigi SERRA CASSANO
VIA Giovanni Amendola n.1 
87011 - Cassano All'Ionio (CS)
Telefono: 0981/780241
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