L.R. n. 4/1995 - Articolo 5
L.R. N. 4/995 ARTICOLO 5
Case e appartamenti per vacanze
- Sono case e appartamenti per vacanze gli esercizi ricettivi aperti al pubblico gestiti unitariamente e imprenditorialmente in forma professionale organizzata e continuativa, costituiti da almeno tre unità abitative. Ciascuna unità abitativa è composta da uno o più locali arredati e dotati di servizi igienici e di cucina autonomi, destinati ad alloggio di turisti per una permanenza minima di sette giorni e massima di tre mesi.
- Nella gestione delle case e appartamenti per vacanze sono assicurati i seguenti servizi essenziali per il soggiorno degli ospiti, compresi nel prezzo dell' alloggio: - pulizia unità abitative; - fornitura di biancheria; - fornitura costante di energia elettrica, acqua, gas e riscaldamento; - manutenzione delle unità abitative e degli arredi.
- Le case e appartamenti per vacanze devono rispondere ai requisiti igienico - edilizi previsti dalla normativa vigente e di regolamenti comunali.
- L' esercizio dell' attività ricettiva di case e appartamenti per vacanze è soggetta ad autorizzazione rilasciata dal Comune, previa istruttoria espletata dall'Azienda di Promozione Turistica che acquisisce la seguente documentazione:
a) domanda contente, fra l'altro, la denominazione dell' esercizio e la sua ubicazione;
b) planimetria/e quotata/e dell' immobile con l' indicazione dell' uso cui sono destinati i vari locali, in originale o in copia autenticata a norma di legge, vistata dal Comune e accompagnata da copia conforme della concessione edilizia;
c) relazione tecnica descrittiva a cura del responsabile del
progetto;
d) certificato di iscrizione del titolare o gestore o del preposto, al REC - Imprese turistiche di data non antecedente a tre mesi rispetto a quella della domanda; in caso di società , certificato di iscrizione del legale rappresentante o di un institore dello stesso preposto;
e) certificato di agibilità rilasciato dal sindaco di data non antecedente a tre mesi, con indicazione per ciascuna camera dei posti letto autorizzati;
f) certificato nulla osta provvisorio di prevenzione incendi, ai sensi della legge 7 dicembre 1984, n. 818 e successive modificazioni;
g) dichiarazione dell' attrezzatura e delle tariffe da praticare.