Articoli della LR. N. 34/2018
Primi 4 articoli Legge Regionale n. 34/2018
Art. 1 (Finalità)
La Regione promuove e incentiva lo sviluppo del settore turistico regionale anche mediante la disciplina di un’offerta differenziata di strutture ricettive extralberghiere, in armonia con la legislazione nazionale e comunitaria. 2. La presente legge regola le diverse tipologie di esercizi ricettivi extralberghieri, gli annessi servizi turistici e i criteri per la classificazione sulla base degli elementi strutturali e dei servizi offerti, favorendo anche un miglior utilizzo del patrimonio edilizio esistente, pubblico e privato, e il suo restauro conservativo.
Art. 2 (Ambito di applicazione)
Rientrano nell’ambito di applicazione della presente legge le attività turistico-ricettive, gestite in forma imprenditoriale, salvo quanto previsto dall’articolo 3, comma 4, da soggetti privati anche senza scopo di lucro, finalizzate alla produzione di servizi per l’ospitalità e eventualmente per la somministrazione di alimenti e bevande, per come di seguito elencate: a) affittacamere, bed and breakfast, locande; b) case e appartamenti; c) case per ferie e case religiose; d) ostelli per la gioventù, centri soggiorno studi; e) residenze di campagna, residenze di montagna, rifugi escursionistici; f) residenze d’epoca e dimore storiche.
Capo II Tipologia delle strutture ricettive
Art. 3 (Affittacamere, bed and breakfast e locanda)
Sono esercizi di affittacamere ovvero guest rooms ovvero rooms le strutture che offrono ospitalità in camere ubicate in uno o più appartamenti ammobiliati di civile abitazione, senza uso di cucina o angolo cottura. 2. Gli affittacamere assumono la denominazione di bed and breakfast quando è previsto il servizio di prima colazione in area comune. 3. Assume la denominazione di locanda l’attività di affittacamere esercitata, presso lo stesso complesso immobiliare e in modo complementare, dal medesimo titolare di un esercizio di ristorazione. 4. In deroga all’articolo 2, comma 1, l’attività di bed and breakfast, se esercitata in forma non imprenditoriale, assume la denominazione di bed and breakfast in family. In tal caso l’attività viene svolta da privati a integrazione del proprio reddito, in forma saltuaria e non continuativa, avvalendosi della organizzazione familiare, utilizzando parte della abitazione in cui la stessa dimora e in compresenza con gli ospiti.
Art. 4 (Case e appartamenti)
Sono case e appartamenti le strutture ricettive che forniscono alloggio, per diverse finalità (vacanza, business, turismo sanitario, ecc.) ed eventualmente servizi complementari presso unità immobiliari di civile abitazione, composte da uno o più locali arredati, dotate di servizi igienici e di cucina autonoma, collocati in un unico complesso o in più complessi immobiliari all’interno dello stesso territorio comunale, in conformità alla legge regionale 27 novembre 2015, n. 20 (Modifica ed integrazione della legge regionale 7 marzo 1995, n. 4 (Norme sulla classificazione degli esercizi ricettivi extralberghieri)). 2. Le case e gli appartamenti possono assumere la denominazione di apartments ovvero guest house.