Obblighi dei gestori
Il soggetto gestore della struttura ricettiva ha l'obbligo di provvedere alla riscossione del tributo da parte del proprio cliente, rilasciandone quietanza. L' imposta si applica alle singole persone non residenti nel Comune di Cassano All’Ionio nelle seguenti misure:
a) Strutture ricettive alberghiere
CLASSIFICAZIONE | IMPOSTA (euro) |
1 stella | 0,80 |
2 stelle | 1,35 |
3 stelle | 1,85 |
4 stelle | 2,35 |
5 stelle | 2,50 |
b) Strutture ricettive all’aria aperta – campeggi -
CLASSIFICAZIONE | IMPOSTA (euro) |
1, 2, 3 stella | 0,80 |
4 stelle | 2,00 |
c) Agriturismo, strutture ricettive extralberghiere e del tipo B&B
CLASSIFICAZIONE | IMPOSTA (euro) |
TARIFFA UNICA | 1,00 |
Sono previste inoltre le seguenti esenzioni all’art. 3 bis del vigente regolamento comunale:
- Gli autisti dei pullman e gli accompagnatori turistici che presentano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie viaggi e di turismo. L’esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un accompagnatore turistico ogni 20 partecipanti;
- sono, altresì, esenti dal pagamento del contributo di soggiorno gli animatori in servizio presso le strutture ricettive, nonché ogni lavoratore dipendente, sia a tempo determinato che a tempo indeterminato.
Per permettere ai clienti che pernottano presso la propria struttura ricettiva di conoscere le modalità di applicazione, l'entità dell'Imposta di Soggiorno e le esenzioni previste, i gestori della struttura ricettiva sono tenuti a darne informazione in appositi spazi.
Obbligo di informare la clientela
I gestori dovranno informare i clienti sulle tariffe in vigore e sulle agevolazioni eventualmente applicabili.
Il gestore della struttura ricettiva effettuerà la trasmissione della dichiarazione dell'imposta con il relativo versamento e potrà riversare al Comune di Cassano all’Ionio l'imposta riscossa attivando i seguenti canali di pagamento:
- mediante le procedure di pagamento on-line disponibili su questo sito
- con accredito mediante bonifico bancario su c/c postale IBAN IT83D0706280660000000007988 intestato a Comune di Cassano all’ Ionio - Imposta di Soggiorno;
- con pagamento di bollettino di c/c postale n° 276873 intestato a Comune di Cassano all’ Ionio - Imposta di Soggiorno Servizio Tesoreria;
- con versamento diretto da effettuarsi presso gli sportelli della Tesoreria Comunale.
INFORMAZIONI UTILI PER I GESTORI DELLE STRUTTURE RICETTIVE
Qualora i gestori delle strutture ricettive incorressero nelle seguenti infrazioni:
- incongruenza fra il numero delle persone alloggiate e quello dichiarato con quanto effettivamente versato per il periodo d’imposta di riferimento;
- omissione della trasmissione mensile delle dichiarazioni.
Si rende noto che le violazioni di cui sopra, compiute dal gestore della struttura ricettiva, sono sanabili con le modalità e nei termini previsti nella Tab. A e, che le medesime, sono punibili rispettivamente con quanto espressamente previsto dall’art. 8, comma 2 e 3 del regolamento comunale sull’Imposta di Soggiorno:
- Sanzione per omesso o parziale versamento in base alla legislazione vigente in materia;
- Sanzione amministrativa pecuniaria.
Nella Tabella A sottostante si riportano i termini per avvalersi del ravvedimento operoso e le sanzioni applicate relativi all'omesso o parziale versamento
Tabella A
TERMINE ADEMPIMENTO | SANZIONE APPLICATA |
Versamento eseguito entro 15 giorni - D.lgs n. 158/2015 | Sanzione del 15% ridotta ad 1/15 (1%) |
Versamento eseguito entro 30 giorni – D.lgs n. 158/2015 | Sanzione del 15% ridotta ad 1/9 (1,67%) |
Versamento eseguito entro 90 giorni – D.lgs n. 158/2015 | Sanzione del 15% |
Versamento effettuato entro un anno di ritardo dalla scadenza | 3,75% (1/8 del 30%) |
SAGGIO INTERESSE LEGALE 2012
Con il D.M. del 07/12/2016 pubblicato in G.U. n. 291 del 14/12/2016, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha aggiornato il saggio dell'interesse legale dal precedente 0,2% al valore del 0,1%. Il nuovo valore del 0,1% è in vigore a partire dal 01/01/2017, e sostituisce il precedente 0,2% approvato con D.M. del 15/12/2015 ed in vigore dal 01/01/2016.
Si precisa che gli interessi vanno calcolati dal giorno successivo a quello di scadenza del termine fino al giorno dell'effettivo pagamento Le modalità di aggiornamento del tasso di interesse legale sono disciplinate dall' Art. 1284 del Codice Civile che stabilisce tempi e metodi per il suo adeguamento (inizialmente era determinato con leggi ordinarie e dal 1999 ad oggi la sua variazione è stabilita dal Ministero dell'Economia e delle Finanze).
(*)Esempio
Per un versamento di € 1.000 eseguito con 3 gg. di ritardo avvalendosi del ravvedimento operoso "Sprint" la sanzione da applicare sarà pari allo 0,3% (1000*0,1%*3) corrispondente a € 3.
Per il calcolo giornaliero degli interessi moratori dovuti, si dovrà far riferimento al nuovo tasso d’interesse in vigore dal 2017 pari a 0,1%. Nel caso specifico gli interessi si calcolano nel modo seguente: 1000*3*2,5/100/365 = € 0,0082
Totale versamento = € 3,0082.
- Versamenti
Il pagamento potrà essere effettuato:
- Attraverso versamento in conto corrente postale n. 276873 intestato Città di Cassano all’Ionio imposta soggiorno servizio tesoreria;
- Tramite bonifico bancario su conto corrente IBAN: IT 83D0706280660000000007988 intestato a Città di Cassano all’Ionio Imposta Soggiorno Servizio Tesoreria.
IMPORTANTE
Nella causale di versamento è fondamentale, per evitare inutili richieste di chiarimento o accertamenti errati, indicare il codice fiscale o partita IVA della struttura ricettiva, le quindicine di riferimento e la dicitura ravvedimento secondo il seguente esempio:
00123456789 – 4 quindicine (agosto – settembre) 2011- ravvedimento.
Si ricorda che, a norma dell'art. 166 della Legge Finanziaria 296/2006, "il pagamento dei tributi locali deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo".
NB - Per quanto riguarda le scadenze fiscali che cadono di sabato l'art. 6 comma 8, del D.L. 330/94 confermato dall'art. 18 del D.leg.vo 241/97 stabilisce che se il termine di pagamento cade di sabato o di giorno festivo, il versamento è considerato tempestivo se effettuato il primo giorno lavorativo successivo.
RAVVEDIMENTO OPEROSO
Che cos'è il ravvedimento operoso
La legge consente al contribuente di regolarizzare spontaneamente le violazioni connesse al pagamento dei tributi mediante il "RAVVEDIMENTO OPEROSO". Tale istituto, disciplinato dall'art. 13 del D.Lgs 18/12/1997 n. 472 come modificato dal D.Lgs 05/06/1998 n. 203, D.Lgs 30/03/2000 n. 99 e dalle circolari 180/E del 10/07/1998, 184/E del 13/07/1998, 192/E del 23/07/1998 e 23/E del 25/01/1999, art. 7, 1° comma, lett. b), D.Lgs. n. 32 del 26/01/2001, prevede il versamento dell'imposta dovuta maggiorata di una sanzione ridotta rispetto a quella edittale oltre agli interessi al tasso legale con maturazione giorno per giorno. L'entità della sanzione varia a seconda della tempestività del ravvedimento.
Si riporta il testo dell'art. 13, comma 1 del D.Lgs. 472 del 18.12.1997 aggiornato al 1.09.2011:
Art.13 -Ravvedimento
1. La sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza:
a) ad un decimo del minimo (pari al 3%) nei casi di mancato pagamento del tributi o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione;
b) ad un ottavo del minimo (pari al 3,75%), se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore;
c) ad un decimo del minimo (pari al 10%) di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni ovvero a un decimo del minimo di quella prevista per l'omessa presentazione della dichiarazione periodica prescritta in materia di imposta sul valore aggiunto, se questa viene presentata con ritardo non superiore a trenta giorni.
Come avvalersi del ravvedimento operoso
Per potersi avvalere del ravvedimento operoso occorre "che le violazioni oggetto della regolarizzazione non siano state già constatate e, comunque, non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali il contribuente abbia avuto formale conoscenza".
Si rammenta che l’accertamento, trascorsi 60 giorni dalla notificazione, è titolo esecutivo per la riscossione delle somme dovute. Passati 30 giorni dal termine per il pagamento, che coincide con il termine per presentare ricorso, il recupero delle somme sarà affidata all’agente della riscossione.