IMU: AVVISO SCADENZA VERSAMENTO ACCONTO 16 GIUGNO 2023

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10/05/2023

IMU: AVVISO SCADENZA VERSAMENTO ACCONTO 16 GIUGNO 2023

Il 16 giugno 2023 scade il termine per il versamento dell’acconto dell’IMU.

I soggetti passivi effettuano il versamento dell’imposta dovuta per l’anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre.

L’acconto per l’anno 2023, per tutte le fattispecie non escluse e/o esenti, è pari all’imposta dovuta per il primo semestre applicando l’aliquota e le detrazioni approvate dal Comune per il 2022 e di seguito riportate[1]:

FATTISPECIE

ALIQUOTA

Abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, riconosciute tali solo nella misura massima di un'unità per ciascuna categoria C/2, C/6 e C/7, si detraggono euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione e relative pertinenze;

4

Fabbricati rurali ad uso strumentale inclusa categoria D/10:

1

Fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10:

 

10,60

Fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti:

10,60

Terreni agricoli:

10,60

Aree fabbricabili:

10,60

Resta ferma la facoltà del contribuente di provvedere, entro il 16 giugno 2023, al versamento dell'imposta complessivamente dovuta per l’anno in corso, sulla base delle aliquote e delle detrazioni CHE SARANNO approvate dal Consiglio Comunale. Il mancato, parziale e/o tardivo versamento sarà sanzionato ai sensi di legge.

SOGGETTI PASSIVI

È soggetto passivo il possessore di immobili, intendendosi per tale, il proprietario ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi. È soggetto passivo dell'imposta il genitore assegnatario della casa familiare a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario dei figli. Nel caso di concessione di aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto. In presenza di più soggetti passivi con riferimento ad un medesimo immobile, ognuno è titolare di un'autonoma obbligazione tributaria e nell'applicazione dell'imposta si tiene conto degli elementi soggettivi e oggettivi riferiti ad ogni singola quota di possesso, anche nei casi di applicazione delle esenzioni o agevolazioni.

A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria, e l’imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso.

Per il calcolo dei mesi dell’anno (nei quali si è protratto il possesso) si computa per intero il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni dei quali è composto il mese stesso. Il giorno del trasferimento dell’immobile è sempre computato a carico del soggetto acquirente e l’imposta dovuta per il mese del trasferimento è sempre a carico dell’acquirente nel caso in cui i giorni di possesso dovessero risultare uguali a quelli del cedente.

In caso di più immobili posseduti nello stesso Comune deve essere effettuato un unico versamento.

Se gli immobili, invece, si trovano in Comuni diversi, devono essere effettuati versamenti distinti per ciascun Comune.

L’art. 3, comma 1, del Decreto-legge n. 198/2022 (c.d. decreto “Milleproroghe”) ha differito ulteriormente al 30 giugno 2023 il termine per la presentazione della dichiarazione IMU 2022 (relativa all'anno 2021), fissato dall'art. 35 comma 4 del DL 73/2022 al 31 dicembre 2022.

Entro lo stesso termine deve essere presentata anche la dichiarazione IMU 2023 (relativa all’anno 2022).

Ai sensi dell’art. 1, comma 759 lett. g-bis), della legge 27 dicembre 2019[2], sono esenti, a decorrere dal 1° gennaio 2023,  “… gli immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all’autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli articoli 614, secondo comma, o 633 del codice penale o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale. Il soggetto passivo comunica al comune interessato, secondo modalità telematiche stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, il possesso dei requisiti che danno diritto all'esenzione. Analoga comunicazione deve essere trasmessa allorché' cessa il diritto all'esenzione …”.

Come pagare

Il versamento dell’imposta può essere effettuato indicando il codice catastale del Comune di  Cassano all’Ionio C002:

mediante modello F24 presso le banche o gli uffici postali

 

 

CODICI TRIBUTO IMU

TIPOLOGIA

BENEFICIARIO

CODICE COMUNE C002

3912

IMU - Abitazione principale (A/1, A/8, A/9) e relative pertinenze

QUOTA COMUNE

 

 

 

 

C002

3914

IMU – Terreni

QUOTA COMUNE

3916

IMU - Aree fabbricabili

QUOTA COMUNE

3918

IMU - Altri fabbricati

QUOTA COMUNE

3925

IMU – Immobili di categoria D

QUOTA STATO

3930

IMU – Immobili di categoria D

QUOTA COMUNE

Mediante Bonifico Bancario  Intestato al Comune di Cassano all’Ionio Servizio di Tesoreria:

IBAN: IT 83D07 06280660 000 000 00 7988 – BIC ICRAITRRTI0

Il Funzionario Responsabile IMU

       Dott.ssa Samuela Golia

[1] Si veda la deliberazione di Consiglio comunale n. 22 del 31/05/2022 con la quale sono state approvate le aliquote e le detrazioni per l’anno 2022.

[2] Lettera aggiunta dall’art. 1, comma 81, della Legge 29 dicembre 2022, n. 197

AVVISO COMPLETO

CALCOLO IMU 2022

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